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Ricovero anziani: i parenti possono recedere dall'impegno a versare la retta
Ferrara, 2 marzo 2012 - Importantissima sentenza del Tribunale di Ferrara relativamente alle rette di ricovero nelle RSA a carico dei parenti degli anziani.
Alla figlia di un'anziana era stato chiesto, con un decreto ingiuntivo dal Centro Servizi alla Persona del comune di Ferrara, il pagamento della retta di ricovero della madre nella casa protetta per la complessiva somma di € 9.284,50. Ciò sulla base di una dichiarazione scritta con la quale la stessa si era impegnata al pagamento della retta mensile. Il Tribunale, senza chiedersi se la legislazione in materia consenta o meno di fare sottoscrivere ai parenti degli anziani impegni di questo tipo - sul punto si era pronunciato il Tribunale di Parma, escludendo tale possibilità -, ha revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice ha affermato che quando, come si era verificato in quel caso, al parente (figlio o nipote) viene imposta la firma di un documento con l'obbligo di versare in proprio la retta, siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato. E, visto che la figlia aveva inviato una lettera di questo tipo, il Tribunale di Ferrara ha escluso che alla stessa potesse essere chiesto alcunché. Secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali Confconsumatori, che hanno tutelato l'interessata in giudizio "la decisione è importantissima: per la stessa tutti coloro che hanno parenti anziani ricoverati in RSA e che si sono impegnati a pagare la retta di ricovero, possono recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero e sospendere i relativi versamenti". Tutti i parenti degli anziani che si trovino nelle condizioni di non poter più mantenere l'impegno a versare la retta di ricovero, potranno ritirare presso le sedi di Confconsumatori la lettera di recesso da inviare ai Comuni e alle RSA. "Questa vittoria - commenta Mara Colla Presidente Confconsumatori - segnala ancora una volta la necessità di mettere mano a una normativa obsoleta che finisce con l'alimentare una guerra fra poveri e fra questi e le istituzioni". Ecco qui il facsimile della lettera di recesso.
Il Comune non può più chiedere le rette ai familiari degli anziani
La maggior parte degli enti pubblici italiani continua chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti contributi per il ricovero dei medesimi.
Chi scrive, per contro, continua ad essere dell'opinione che le norme in materia siano di cristallina chiarezza. Difatti, l'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E per l'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.
Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore nell'art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare. Insomma, la legge è chiarissima nell'escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche diversi difensori civici. Ciò, peraltro, non è ancora avvenuto nella maggior parte dei Comuni italiani. Il che dà luogo ad una situazione particolarmente grave, se si considera che i familiari vengono spinti a sottoscrivere l'impegno di versare i contributi economici allo scopo di garantire al loro congiunto prestazioni assistenziali che dovrebbero essere fornite tralasciando le capacità reddituali dei parenti. Trattasi, in realtà, di un ricatto odioso praticato molto, troppo frequentemente dagli enti pubblici. Se ogni altra strada sembra impraticabile - chi mai con un parente in quelle condizioni, bisognoso di cure e di ricovero può infatti pensare di rivolgersi all'autorità giudiziaria ed aspettare per diversi anni la fine del giudizio?- il sottoscritto ritiene che al parente non resti che accettare la sottoscrizione dell'impegno a versare il contributo economico richiesto dal Comune, coll'invio subito dopo il ricovero di una lettera di disdetta. Lettera di disdetta, alla quale potrà seguire anche una causa, perché, già lo abbiamo scritto e lo ripetiamo, gli enti pubblici non possono disapplicare una legge dello Stato. Sarebbe una dimostrazione di allarmante ed inaccettabile prepotenza! Prima che vengano inviate tali missive e che venga dato avvio alle cause, speriamo peraltro che in ogni città vengano organizzati convegni dove tutte le parti possano esprimere le loro idee. Questo sarebbe il miglior modo di risolvere la questione, anche se, la legge è ormai chiara e nessuno può impedire il ricorso dei congiunti alle vie legali. Vie legali alle quali sarà comunque opportuno affidarsi, dopo aver ottenuto il ricovero del parente presso un istituto, onde ottenere la restituzione di quanto pagato in seguito alla sottoscrizione dell'impegno di sostenere le spese. (Avv. Giovanni Franchi)
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