Iva sui rifiuti: necessario l'intervento di Monti


Parma, 15 marzo 2012 - Lo scorso 9 marzo la Corte di Cassazione ha emesso un'importante sentenza a favore dei consumatori in materia di restituzione dell'Iva applicata alla Tia sui rifiuti. In sostanza la Corte ha ribadito che la Tia è un' entrata tributaria e di conseguenza non è soggetta a Iva.
Confconsumatori ha già ottenuto diverse pronunce vittoriose sul tema, sia da parte dei Giudici di Pace sia dalla Commissione Tributaria, e ha fornito gratuitamente a migliaia di persone il fac-simile della lettera con cui gli utenti hanno messo in mora i gestori, chiedendo sia di non applicare l'Iva per il futuro, sia il rimborso di quella versata.
Lo scenario che si apre oggi, però, alla luce della sentenza della Cassazione, rende necessario e urgente un intervento politico che, nel chiarire una volta per tutte la normativa, eviti la valanga di ricorsi che i cittadini sarebbero costretti a depositare presso il Giudice di Pace per ottenere il giusto rimborso, sostenendo spese e intasandone l'Ufficio, fino a bloccarne il funzionamento.
"Chiediamo al Premier Mario Monti, anche in qualità di Ministro dell'Economia - dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - di emanare una norma che, da un lato, disponga la non applicabilità dell'Iva sulla Tia e, dall'altro, dia immediata attuazione alla sentenza della Cassazione obbligando i gestori a riaccreditare l'importo pagato indebitamente dai cittadini a partire dalla data in cui è stato richiesto e pagato".
Confconsumatori non si limita, tuttavia, a chiedere al Presidente Monti l'indispensabile e doveroso intervento politico, ma terrà alta l'attenzione sul tema anche promuovendo giudizi presso il Giudice di Pace.

sentenza Cassazione 3756-12   [.pdf]
fac-simile della richiesta  [.doc]
 
 
 


Agenzia delle Entrate ignora le diffide: ora deve risarcire il contribuente


Brindisi, 14 marzo 2011 - Il contribuente costretto ad impugnare giudizialmente un atto dell'amministrazione finanziaria, poichè quest'ultima non aveva dato riscontro alle numerose istanze di autotutela presentate dal cittadino, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti anche se l'ufficio, una volta promosso il contenzioso, riconosce l'errore commesso. È questo, in estrema sintesi, il contenuto di una fondamentale sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione.
Era accaduto, infatti, che un contribuente, dopo aver ricevuto alcuni avvisi di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, invitava e diffidava, più volte, anche con l'intervento di professionisti di sua fiducia, senza, però, alcun esito, l'Amministrazione finanziaria ad annullare in autotutela detti provvedimenti in quanto viziati da errori. Non ricevendo alcun riscontro da parte della Pubblica Amministrazione, quindi, il contribuente si vedeva costretto ad impugnare giudizialmente detti atti. Solo a questo punto l'Agenzia delle Entrate riconosceva l'errore e comunicava l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo. Il contribuente, però, decideva di rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito, dati gli esborsi che lo stesso aveva dovuto subire, stante il mancato accoglimento in autotutela delle sue istanze. E così, il Giudice di Pace prima e la Corte di Cassazione dopo hanno dato ragione al contribuente condannando l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno patrimoniale subito comprendente, tra l'altro, le spese sostenute per l'intervento del commercialista, le varie trasferte verso l'ufficio della pubblica amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali. Spese tutte che non si sarebbero mai avute qualora il Fisco avesse verificato attentamente l'istanza di autotutela presentata personalmente dal cittadino.
"Una sentenza che rende giustizia a tutti i cittadini che ogni giorno sono vittime di episodi di questo genere" afferma l'avv. Emilio Graziuso responsabile del coordinamento Confconsumatori Federazione Provinciale di Brindisi - Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore. "E' stato finalmente sancito un principio fondamentale e cioè che, qualora dal comportamento della pubblica amministrazione derivi ad un cittadino un danno ingiusto, l'ente è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale secondo le regole contenute nel codice civile". "L'attività della pubblica amministrazione, infatti, soggiace al principio fondamentale previsto dal nostro ordinamento in virtù del quale tutti coloro che arrechino a terzi un danno ingiusto sono tenuti a risarcire il danno subito dalle vittime del proprio comportamento doloso o colposo che sia". Per maggiori informazioni: 347 - 0628721  
 
 


Tariffa dei rifiuti, aumenti eccessivi in Valdinievole


Alcuni cittadini di Larciano e Lamporecchio ci hanno recentemente contattato per denunciare gli aumenti giudicati eccessivi della TIA, la tariffa dei rifiuti, nei comuni di Lamporecchio e Larciano. Tali aumenti sono collegati all'introduzione in questi comuni, del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti cosiddetto del "porta a porta". In effetti, osservando le ultime bollette arrivate relative al terzo trimestre del 2010 e confrontandole con quelle emesse alcuni mesi fa da Publiambiente col classico sistema di raccolta, possiamo notare un incremento medio degli importi di circa il 40%, con casi in cui gli aumenti giungono fino al 60%. Davvero troppo. Confconsumatori non può che biasimare tali rincari che pesano enormemente sui bilanci familiari, soprattutto in momenti di crisi economica, di disoccupazione e carovita.Oltretutto, i balzelli si verificano mentre col sistema del porta a porta si richiede ai cittadini uno sforzo rilevante per differenziare i rifiuti. Per questo chiediamo alle amministrazioni di Larciano e Lamporecchio di intervenire immediatamente per attenuare gli aumenti e prevedere strumenti per non gravare così ingiustamente sui propri cittadini. Publiambiente, come abbiamo avuto già modo di vedere in altri casi, non è infallibile ed intoccabile.
Stefano Ragionieri, Presidente Provinciale Confconsumatori Pistoia  
 
 


Multe della TIA - i Giudici di Pace sospendono l'esecutorietà delle ingiunzioni


Pistoia, 22 dicembre 2010 - Da settimane la Confconsumatori raccoglie le proteste di molti cittadini di Pistoia che hanno recentemente ricevuto l'intimazione al pagamento della multa di oltre 300 euro ingiunta per il mancato rispetto di una norma del regolamento della tariffa dei rifiuti. A seguito del deposito di numerosi ricorsi in opposizione contro l'ingiusta ordinanza-ingiunzione notificata dal Comune di Pistoia, c'è stata la prima positiva risposta da parte dei Giudici di Pace aditi: questi ultimi, infatti, riconoscendo la fondatezza delle motivazione addotte nei ricorsi depositati, nonché la gravità delle questioni giuridiche proposte dalla nostra Associazione, hanno concesso la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati. "Dunque l'Ente in attesa della comparizione avanti al Giudice di Pace" afferma l'Avv. Barbara Valdiserra che si sta occupando della vicenda "non potrà dar corso all'esecuzione forzata: sarà poi probabilmente quest'ultimo in sede di udienza a sancire definitivamente l'ingiustizia della scelta del Comune di sanzionare i cittadini". La Confconsumatori di Pistoia può essere contattata al num. 327.2050722 o via mail all'indirizzo confconsumatoript@libero.it  
 
 


La Cassazione dichiara nulle le iscrizioni ipotecarie di Equitalia per importi inferiori a 8.000 €
Con la sentenza si apre la strada alla revoca di oltre 50.000 iscrizioni ipotecarie e al risarcimento dei danni


Brindisi, 3 marzo 2010 - Sono nulle tutte le iscrizioni ipotecarie poste in essere da Equitalia per debiti inferiori ad € 8.000,00!
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza destinata a riscrivere completamente i rapporti tra cittadino ed esattoria. In virtù della pronunzia in esame, infatti, tutti coloro che hanno subito l'iscrizione dell'ipoteca sul proprio immobile per importi inferiori alla detta somma potranno, quindi, chiedere l'immediata cancellazione della stessa e, ove ne ricorrano gli estremi, anche il risarcimento del danno.
"Finalmente sono state accolte, anche in sede giudiziale, le critiche che, come Associazione dei consumatori, ponevamo all'operato, a nostro parere ed ora anche della Corte di Cassazione, non conforme al dettato normativo, dell'Equitalia" afferma l'avv. Emilio Graziuso componente del direttivo nazionale della Confconsumatori. "È, infatti, estremamente evidente il pregiudizio derivante al cittadino per una iscrizione ipotecaria, peraltro illegittima, per debiti di modico valore. Lo stesso, infatti, si potrebbe trovare, come è accaduto ad alcuni nostri associati, in serie difficoltà, se non addirittura nell'assoluta impossibilità, di vendere il proprio immobile, in quanto illegittimamente gravato da ipoteca" continua l'avv. Graziuso. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, quindi, conferisce nuova forza e vigore all'orientamento giurisprudenziale volto ad affermare i diritti dei cittadini nelle ipotesi, purtroppo frequenti, di provvedimenti illegittimi adottati dalla esattoria ed apre la strada alla revoca di migliaia di iscrizioni ipotecarie ed a una moltitudine di richieste di risarcimento danni.
Secondo recenti stime, i contribuenti che a livello nazionale si sono visti gravare da ipoteca la propria casa sono circa 160 mila e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad € 8.000,00 oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 ed 80 mila.
"Come Confconsumatori auspichiamo che, a seguito di questa fondamentale sentenza, l'Equitalia provveda d'ufficio alla cancellazione di tutte le ipoteche illegittimamente iscritte evitando, così, al cittadino di dover promuovere una azione legale per la tutela dei propri diritti" conclude l'avv. Graziuso.  
 
 


Illegittimità "tassa sul lusso", il rimborso è possibile


Parma, 9 settembre 2008 - A seguito della segnalazione di molti cittadini, Confconsumatori ricorda che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.08 n. 102, tutti i contribuenti che hanno pagato fino ad oggi alla Regione Sardegna le imposte previste dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Sardegna n. 4/2006 e 2/2007 per le plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, nonché per le seconde case ad uso turistico, hanno diritto al rimborso del pagamento di dette imposte.
La stessa Regione Sardegna, entro il 31 ottobre, deve dare comunicazione sulle modalità di rimborso a tutti i soggetti interessati, che potranno esigere la restituzione di quanto pagato presso qualsiasi sportello della tesoreria regionale. Se entro il 31 ottobre 2008, non fosse giunta, da parte della Regione Sardegna, alcuna comunicazione, si potrà comunque ottenere la restituzione delle somme pagate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un'apposita istanza a: Agenzia delle Entrate- Regione Autonoma Sardegna- Via XXIX Novembre 23 - 09123 Cagliari.
Nell'istanza dovranno essere indicati:
- l'importo complessivo delle somme pagate secondo le Leggi della Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007;
- il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale;
- copia del modello F24 attestante l'avvenuto pagamento delle imposte;
- copia di un documento d'identità del contribuente.
Un fac-simile di richiesta è scaricabile dal sito www.confconsumatori.it
Inoltre, nel caso decorrano 90 giorni dall'invio dell'istanza senza alcuna risposta dalla Regione Sardegna, il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. Tale ricorso potrà essere presentato personalmente da ciascun contribuente. L'assistenza di un legale è richiesta infatti solo se gli importi da restituire siano superiori a 2.500,00 euro.
Per maggiori informazioni, Confconsumatori Parma, tel. 0521.230134-233583, fax. 0521.285217, e-mail. parma@confconsumatori.it
Ecco il testo della sentenza  [.doc]

 
 
 



Rimborso IRPEF...a rate ma senza interessi!!!


Siena, 20 maggio 2008 - Il Ministero delle Finanze ha stabilito che il rimborso dell'IRPEF da quest'anno avverrà a rate. La circolare n.36 del 9 aprile 2008 stabilisce infatti che dal prossimo luglio il credito dei contribuenti meno abbienti sarà erogato a cadenza mensile mentre il debito erariale sarà recuperato in unica soluzione.
"Dopo la discutibile decisione di rendere pubblici i redditi degli italiani, il Ministero delle Finanze tira un'altra mazzata al popolo dei contribuenti -dichiara il Presidente Confconsumatori di Siena Duccio Panti - Con questa circolare l'amministrazione delle Finanze ha infatti stabilito che il rimborso IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del modello 730 avverrà con cadenza mensile in base all'ammontare del credito e questo significa che tutta la fascia dei contribuenti poveri che a luglio aspetta il rimborso delle tasse per intero si ritroverà a fare i conti con un risarcimento erariale diluito nel tempo e senza interessi". Resta fermo invece il principio dell'eventuale debito erariale che si recupera in unica soluzione e senza alternative nel mese di luglio. "Con questa decisione si penalizzano milioni di italiani onesti a cui spetta il rimborso delle tasse intero e non a rate - fanno sapere Pierre Orsoni e Antonio Pariante della direzione nazionale dell'associazione Telefono Blu, che aggiungono - "Per questo motivo chiederemo al nuovo Ministro delle Finanze di ritirare immediatamente questa circolare altrimenti dichiareremo subito uno sciopero nazionale dei contribuenti contro questa iniqua decisione". Sulla stessa linea di Telefono Blu è Confconsumatori che, considerato il provvedimento a forte sfavore dei contribuenti, si mobiliterà affinchè lo stesso venga ritirato organizzandosi altrimenti per dare il proprio contributo allo sciopero dei contribuenti.
Per maggiori informazioni sui propri diritti, i cittadini-consumatori, possono contattare la sede Nazionale di Confconsumatori (www.confconsumatori.it) oppure la sede provinciale di Confconsumatori Siena, via Curtatone n. 12, 53100 Siena (aperta nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero il Presidente Provinciale Duccio PANTI tel. 331 8823533 email: confconsumatori.si@libero.it

 
 
 



Cartelle esattoriali: Equitalia sbaglia nuovamente nel non voler capire la portata dell'ordinanza della Consulta


Grosseto, 26 gennaio 2008 - Con una direttiva Equitalia spa, in data 17/1/2008, ha dato unileterali ed errate istruzioni ai concessionari controllati dalla società pubblica. Secondo Equitalia, che prosegue nel reiterare l'errore e l'illegittimità delle cartelle, l'assenza del nominativo del responsabile del procedimento sarebbe una mera irregolarità dell'atto di natura formale quindi non rilevante ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 241/90. Purtroppo il ragionamento della società interamente pubblica è errato, in quanto affianco alla norma generale sul procedimento amministrativo (legge 241/90) occorre applicare la norma speciale, quindi prevalente su quella generale, contenuta nella legge 212/2000 comunemente chiamata "statuto del contribuente". Detta norma prevece che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione "DEVONO TASSATIVAMENTE INDICARE…..IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO".
Dunque in forza del principio generale di prevalenza della legge speciale su quella generale occorre concludere che i concessionari della riscossione tributi continueranno a sfornare atti nulli perché contrari a norme imperative.
Nonostante il richiamo autorevole della Consulta le cartelle esattoriali verranno notificate illegittimamente e soprattutto i concessionari continueranno a pretendere pagamenti sulla base di cartelle notificate in passato contenenti la grave violazione di legge oggetto di giudizio costituzionale. Peraltro la giurisprudenza nell'anno 2007 si è già orientata nel ritenere, quasi univocamente, le cartelle illegittime perché prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. I concessionari devono inoltre ricordare che si sta consolidando in giurisprudenza (essendoci molte pronunce sia di Giudici di Pace che di Commissioni tributarie) il principio secondo cui sono illegittime o addirittura inesistenti cartelle non sottoscritte da alcun soggetto.
La domanda spontanea per i consumatori è conoscere il motivo di tanta riottosità dell'indicare e far firmare ad un persona, in carne ed ossa, un atto così importante come la cartella esattoriale. Quasi come, in realtà, la cartella sorgesse senza intervento umano (quindi in modo abnorme ed illegale). Confidiamo che Equitalia cambi idea ed inviti i concessionari ad abbandonare ogni pretesa di pagamento sulla base di cartelle illegittime.

Il presidente, Marco Festelli

 
 
 



Cartelle esattoriali tutte nulle se manca l'indicazione e la firma del responsabile del procedimento


Firenze, 23 gennaio 2008 - Con ordinanza 377 del novembre 2007 la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di pregiudizialità sollevata da una commissione tributaria, ha statuito che sussiste sin dall'introduzione della legge 241/90 e dallo statuto dei contribuenti (legge 212/2000) l'obbligo per la concessionaria riscossione tributi di motivare la cartella di pagamento, di indicare in essa il responsabile del procedimento. E' prassi costante dei concessionari non indicare alcun responsabile del procedimento in quanto la procedura di riscossione dei tributi ed altri crediti statali viene gestita dall'esattore come se fosse una procedura informatica di massa senza alcuna verifica sulla reale sussistenza del credito e della fondatezza dell'ente impositore, senza fornire al cittadino un procedimento trasparente ed equo così da consentire al presunto debitore l'individuazione della persona responsabile del procedimento, cui potersi rivolgere anche solo per chiarimenti.
Le cartelle per le quali non è ancora spirato il termine di opposizione sono senza dubbio da contestare immediatemente da parte del cittadino.
Si ricorda che la competenza varia a seconda della natura del credito. Se si tratta di imposte e tasse la competenza è della commissione tributaria, se si tratta di sanzioni ammninistrative è del Giudice di Pace, se si tratta di crediti previdenziali è del Giudice del lavoro.
Dal tenore dell'ordinanza pare capire che l'omissione dell'indicazione del responsabile costituisce nullità della cartella sicchè questo consentirebbe di poter proporre opposizione in tutte quelle fattispecie giuridiche ancora non esaurite quindi ad esempio anche quando è in piedi una procedura espropriativa.
Infine si ricorda che in molte sentenze è stata acclarata la illegittimità della cartella perché non firmata e perché priva di motivazione.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla sedi confconsumatori presenti sul territorio, consultando l'apposito elenco sul sito www.confconsumatori.it

 
 
 



Contro il Fisco il cittadino che attende il rimborso non e' inerme


04/07/2005 - Un cittadino che dal 1999 attendeva un cospicuo rimborso IRPEF di circa 9 milioni delle vecchie lire ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto un'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 633 c.p.c. e seguenti, in forza della quale la locale Agenzia delle Entrate è stata costretta a pagare per non subire l'esecuzione forzata del contribuente.

Sin dall'anno 2002 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno infatti statuito (con una ordinanza regolatrice delle giurisdizione ed una sentenza- precisamente l'ordinanza 10725 del 22/7/2002 e la sentenza 6036 del 24/4/2002) che qualora l'amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente e quantificato la somma, non ricorrono i presupposti per il ricorso alla giurisdizione tributaria bensì il contribuente può agire con l'ordinario rimedio ex articolo 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito) dinanzi al Giudice ordinario.
In forza di tale principio generale il Presidente del Tribunale di Grosseto, verificato che il credito del contribuente era certo, liquido ed esigibile per espresso riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate che aveva provveduto nel lontano 1999 al rimborso d'ufficio delle maggiori tasse pagate dal socio della Confconsumatori, ha ingiunto al fisco di pagare entro 40 giorni pena l'esecuzione forzata sui beni dell'amministrazione.
L'amministrazione, una volta tanto con le "spalle al muro", ha provveduto all'erogazione di quella somma che da anni, e dopo svariate raccomandate, era attesa dal malcapitato contribuente,

E' bene dunque che tutti sappiano che gli ingiustificati tempi statali nella restituzione delle somme pagate in più dal cittadino sono illegittimi e possono, per fortuna, essere sanzionati con le normale procedura di riscossione di un credito privato.

Marco Festelli, Confconsumatori Grosseto

 
 
 

 
www.confconsumatoritoscana.it